CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’ Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore
si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività
in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo
forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) -------che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche
documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.20
della presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE- SCHEDA TECNICA
L’ organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la DI.A.
dell’organizzatore;
- estremi dalla polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art 90 Cod. Cons).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’ organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall’art. 87. comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del
viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dall’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
La oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica
e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte dal consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33
lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di
gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’ eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilita’ di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo.
La ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore é tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accorci specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, ecc..) e a specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non
potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal venditore o
dall’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b)rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n.3 a n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Org. Tec. Farnese pr. – lic. Provincia Pr n° 38281